
LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL DECRETO LAVORO 62/2026
16 Giugno 2026IL RIPORTO DELLE PERDITE INFRAGRUPPO IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE
La norma di comportamento AIDC n. 237 del 18/06/2026, a seguito delle novità introdotte dal D.lgs.. 192/2024 e dal DL 84/2025 convertito, interviene per chiarire le regole per il riporto degli oneri a deduzione differita in caso di operazioni straordinarie.
Nello specifico, la norma di comportamento analizza i limiti per il trasferimento di:
- Perdite fiscali pregresse;
- Interessi passivi netti indeducibili (ex art. 96 TUIR);
- Eccedenze ACE residue maturate fino al periodo d’imposta 2023.
Il tema del riporto delle perdite fiscale è stato oggetto di numerose osservazioni.
Da un lato, lo schema di decreto legislativo correttivo Omnibus della riforma fiscale (D.lgs. 192/2024 e D.L. 84/2025 convertito), approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2026, interviene sulla disciplina del riporto delle perdite fiscali pregresse, chiarendo che le limitazioni previste in caso di cambio di controllo operano anche quando il trasferimento riguarda la società che controlla indirettamente quella portatrice delle perdite.
Il legislatore, tramite una norma di interpretazione autentica dell’art. 84 del TUIR, interviene sul tema con un duplice binario:
- da un lato estende i limiti sul change of control, chiarendo che il limite al riporto delle perdite si attiva non solo con il passaggio diretto delle quote della società che ha generato la perdita, ma anche attraverso cessioni indirette;
- dall’altro introduce nuove regole all’art. 181 del TUIR per il riporto delle perdite estere definitive derivanti da fusioni comunitarie infragruppo, le quali devono essere rideterminate secondo le regole IRES e risultare inutilizzabili nel Paese d’origine.
Il riporto delle perdite fiscali per i soggetti IRES, disciplinato dall’art. 84 del TUIR, stabilisce che esse possano essere portate in compensazione con i redditi imponibili degli anni successivi, riducendo di conseguenza il carico fiscale.
Tali perdite sono deducibili senza limiti temporali: nel caso in cui siano realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla costituzione, l’abbattimento del reddito può essere totale; diversamente, a partire dal quarto periodo d’imposta, le perdite possono essere portate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascun anno.
Nello specifico, in caso di operazioni straordinarie quali fusione, scissione e conferimento di azienda, gli art. 172, 173 e 176 del TUIR disciplinano limiti per il riporto delle perdite fiscali al fine di evitare il cosiddetto fenomeno delle “bare fiscali”, ovvero che società inattive o in liquidazione, prive di capacità produttiva, possano essere acquisite da aziende in attivo al solo fine di compensare perdite fiscali pregresse e ridurre gli utili imponibili.
Le limitazioni introdotte sono:
1 – Test di vitalità economica: La società le cui perdite si vogliono riportare deve dimostrare di essere ancora un’attività economica reale e vitale. Il test si considera superato se dal conto economico dell’esercizio precedente a quello della fusione/scissione risultano:
- Ricavi e proventi dell’attività caratteristica superiori al 40% della media dei due anni precedenti;
- Spese per prestazioni di lavoro subordinato (e relativi contributi) superiori al 40% della media dei due anni precedenti.
Se anche uno solo di questi due parametri è inferiore al 40%, le perdite della società vengono perse definitivamente e non possono essere riportate nella società risultante dall’operazione.
2 – Il limite del Patrimonio Netto: Le perdite fiscali pregresse sono riportabili solo fino a concorrenza del valore del Patrimonio Netto della società che porta le perdite. Il patrimonio netto contabile da prendere in considerazione è quello risultante dall’ultimo bilancio (o dalla situazione patrimoniale di fusione), senza considerare i conferimenti e i versamenti in conto capitale effettuati nei 24 mesi anteriori alla data della situazione patrimoniale stessa. Di conseguenza, la quota di perdite fiscali che supera il valore del patrimonio netto depurato non è riportabile.
Il mancato superamento di uno dei due citati test comporta l’impossibilità di trasferire in modo automatico in sede di fusione, in tutto o in parte, le perdite fiscali, le eccedenze di interessi passivi indeducibili e le eccedenze ACE. Tuttavia, se il contribuente intende comunque trasferire detti elementi fiscali, potrà presentare un’apposita istanza di interpello disapplicativo ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della Legge 212/2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente).
In ambito infragruppo poi, l’art. 177-ter del TUIR introduce la libera compensabilità delle perdite fiscali all’interno di uno stesso gruppo societario; pertanto, le limitazioni ordinarie al loro utilizzo in caso di operazioni straordinarie sono disapplicate se la società fa già parte del medesimo gruppo.
Prima del decreto correttivo, tuttavia, rimanevano irrisolte le situazioni riguardanti il riporto delle perdite con riferimento a operazioni che interessavano le società poste ai livelli superiori della catena partecipativa. L’interpretazione letterale dell’art. 84 del TUIR generava infatti incertezza, poiché il riferimento al trasferimento delle partecipazioni rappresentative della maggioranza dei diritti di voto portava a ritenere rilevanti esclusivamente i trasferimenti aventi ad oggetto diretto la società portatrice delle perdite, lasciando invece fuori le operazioni realizzate a livello della controllante o di altre società della catena partecipativa.
Nella prassi delle operazioni straordinarie è frequente che l’acquisizione di un’attività avvenga mediante il trasferimento di una holding o sub-holding, senza che vengano direttamente cedute le partecipazioni della società operativa. In tali casi, pur verificandosi un effettivo mutamento del soggetto economico che esercita il controllo, prima dell’intervento correttivo sarebbe stato possibile sostenere l’inapplicabilità della disciplina limitativa.
Oggi, con l’introduzione del Decreto Omnibus, questo schema elusivo non è più percorribile dal momento che il legislatore ha espressamente esteso le limitazioni sul change of control anche ai passaggi di quote indiretti. Di conseguenza, il mutamento del controllo al vertice della catena societaria fa scattare automaticamente il blocco delle perdite, degli interessi passivi e delle eccedenze ACE in capo alla controllata operativa, a meno che quest’ultima non superi i test di vitalità economica.
Sul tema del riporto delle perdite fiscali pregresse nell’ambito delle operazioni straordinarie, in un contesto caratterizzato da numerosi interventi interpretativi, si inserisce la fondamentale interpretazione dell’AIDC.
L’Associazione sostiene infatti che, nonostante la nuova formulazione dell’art. 172 del TUIR, abbia soppresso il richiamo espresso all’interpello disapplicativo, non si elimina la possibilità di presentare istanza, ma si modifica il parametro quantitativo utilizzato per determinare il limite delle perdite riportabili, sostituendo il patrimonio netto contabile con il valore economico risultante da perizia giurata di stima, al fine di rappresentare in modo più fedele la reale capacità reddituale della società.
In conclusione, sulla base delle varie interpretazioni su esposte, si può affermare che:
- in sede di valutazione di eventuali operazioni straordinarie, non sarà più sufficiente verificare la presenza di perdite fiscali, ma occorrerà ricostruire con attenzione la catena partecipativa, la storia dei trasferimenti intervenuti ai livelli superiori e l’eventuale mutamento dell’attività esercitata nei periodi successivi;
- il diritto al riporto delle perdite pregresse e degli altri attributi fiscali ad esse equiparati rimane riconosciuto anche a prescindere dagli specifici test previsti, quando sia dimostrato, mediante interpello disapplicativo, che l’operazione non comporta una compensazione intersoggettiva indebita di imponibili fiscali di segno opposto.
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